L’audizione del minore non può costituire un obbligo assoluto - Cass. Civ., Sez. I, ord., 23 gennaio 2023, n. 2001
Manifestamente superflua l’audizione dei minori se questi hanno manifestato chiaramente il loro pensiero nei colloqui con gli assistenti sociali esprimendo a questi ultimi l’esigenza di essere lasciati tranquilli.
Corretta secondo gli Ermellini la valutazione dei giudici di merito che hanno deciso di non procedere direttamente all’audizione dei minori sulla base di un’espressa e specifica motivazione articolata su vari aspetti (manifesta superfluità, ascolto già effettuato da esperti, contrasto con l‘interesse dei minori) così come consentito dal secondo periodo del primo comma dell’art. 336 bis c.c. e come ammesso dalla giurisprudenza di legittimità.
Tale scelta è in linea con in linea con il Regolamento UE 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019.
Diritto dell’ascolto del minore - Obbligo assoluto – Non sussiste - Interesse superiore del minore -Rif. Leg. art. 21 del Reg. CE 25 giugno 2019, n. 2019/1111/UE; art. 336 bis cod. civ.
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editor: Cianciolo Valeria
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