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Il recupero del genitore deve essere compatibile con le esigenze del minore. Cass. civ., sez. I, ord., 24 gennaio 2023, n. 2072

Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, considerati in base ad una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito.

Il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori.

L’inesistenza di una rete familiare e i tempi lunghi di recupero della madre rendono il progetto di recupero incompatibile con le esigenze del bambino.

Stato di abbandono – adottabilità

Rif. Leg.: art. 8 L. n. 184 del 1983