Spese straordinarie: fa fede il titolo giudiziale. Cass. civ., sez. VI-I, ord., 12 gennaio 2023, n. 793
La previa concertazione delle spese straordinarie specificamente indicate trova fondamento nel titolo giudiziale posto a base delle stesse, non impugnato e vincolante tra le parti.
Il giudice del merito ha scrutinato in dettaglio i singoli esborsi in applicazione dei criteri fissati nel titolo e previa valutazione della tipologia e della giustificazione di ogni spesa, accertando, in relazione ad alcuni degli esborsi, la mancanza di debita documentazione a supporto, in relazione ad altri, la condivisione della spesa e della finalità educativa da parte dell’altro genitore. (CF)
Spese straordinarie – previa concertazione - presupposti
Rif. Leg.: art. 337-ter c.c.
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