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Nessun mantenimento per il figlio di 29 anni - Cass. Civ., Sez.VI- I, ord. 24 gennaio 2023 n. 2056

Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Nel caso in esame, posto che le figlie gemelle del ricorrente avevano 29 anni, la Corte Suprema ha accolto il ricorso ritenendo, sulla base di presunzioni che queste fossero in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi ancora da completare.

Mantenimento dei figli maggiorenni - Divorzio – Mantenimento della moglie - Rif. Leg. art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898; art.2697, 2729 cod. civ.; art. 115 c.p.c.