Non consentiti incontri intimi e sessuali per il detenuto sottoposto al regime dell'art. 41 bis ord. pen. - Cass. Pen, Sez. I, sent. 24 gennaio 2023 n. 3035
Il regime del 41-bis dà luogo ad una sospensione delle regole di trattamento e le prescrizioni in materia in linea con la più recente ed attenta giurisprudenza nazionale e sovranazionale, devono essere vagliate sotto il piano della proporzionalità (intesa in termini di idoneità, necessarietà e adeguatezza del mezzo rispetto al fine). Trattandosi di detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., ogni limitazione in tema di vita affettiva e sessuale è rimessa alla valutazione del legislatore e non del giudice.
La S.C. riconosce come i colloqui visivi costituiscano un diritto fondamentale della persona detenuta al mantenimento delle relazioni familiari e radicato in principi costituzionali e convenzionali, in particolare l'art. 8 CEDU, ma il quadro normativo attuale non consente incontri intimi e sessuali né la giurisprudenza comunitaria impone strumenti normativi per consentirli.
Diritti della persona – Diritto alla vita affettiva – Limitazioni - Detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen. – Rif. Leg. artt. 18 e 41 bis ord. pen. della L. 26 luglio 1975, n. 354; art. 8 CEDU
Mercoledì, 25 Gennaio 2023
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritti della persona
| Diritto alla vita privata e familiare
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