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Patto di famiglia: azione revocatoria e litisconsorzio necessario - Cass. Civ., Sez. III, Sent., 17 gennaio 2023, n. 1228

Cass. Civ., Sez. III, Sent., 17 gennaio 2023, n. 1228; Pres. Scarano, Rel. Cons. Scoditti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel giudizio intrapreso ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti di patto di famiglia ai sensi dell'art. 768- bis c.c. non sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari che abbiano partecipato al contratto e che abbiano rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti del codice civile. (FF)


Patto di famiglia – Azione revocatoria - Intervento in causa e litisconsorzio; Rif. Leg. Artt. 768-bis, 2901 e 2902 c.c.

editor: Ferrandi Francesca