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Composizione dell'organo giudicante - art. 473bis.1 cpc, di Cesare Fossati

Legge delega 26.11.2021 n.206

Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149

art. 1

comma 23

lettera c)

Codice di Procedura Civile

Libro II

Titolo IV bis

Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

c) prevedere la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l’istruzione al giudice relatore, stabilendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera l) e le udienze all’esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti e con l’esclusione della facoltà di delegare l’ascolto dei minorenni, l’assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato;

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 473bis.1 c.p.c.

(Composizione dell’organo giudicante)

Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale, e la trattazione e l’istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio.

Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell’ascolto del minore, dell’assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l’udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all’esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Sabato, 21 Gennaio 2023
Riforma del processo civile | Processo civile | Procedimento civile minorile Sezione Ondif di Genova
Fossati - art. 473bis.1 cpc Fossati - art. 473bis.1 cpc

Nella più ampia cornice della riforma del processo civile, assume rilevanza la sostituzione nominale – espressamente enunciata dall’art. 1 comma 24 della legge 26.11.21 n.206 – del tribunale per i minorenni, di cui al regio decreto-legge del 20 luglio 1934 n. 1404, con il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nella duplice composizione distrettuale e circondariale.

La norma mostra, sia nella legge delega, sia nel decreto delegato – art. 473bis.1 c.p.c. - tutta l’illogicità della scelta descrittiva adottata al suo primo comma, dal momento che la volontà del legislatore si direbbe piuttosto andare, secondo le intenzioni espresse aliunde, proprio nella direzione opposta, quella di un giudice monocratico di prossimità, al quale viene affidata la competenza di primo grado su tutte le materie e procedimenti relativi allo “stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, salvo le eccezioni costituite dalle materie nelle quali il tribunale di primo grado giudica in composizione collegiale, mentre la lettera dell’articolo ribalta il costrutto, fornendo al lettore l’impressione che il tribunale della famiglia operi di regola in composizione collegiale.

segue

autore: Fossati Cesare