Dato ingresso alla revisione, non può che informarsi alla nuova lettura nomofilattica. Cass. civ., sez. I, ord., 19 gennaio 2023, n. 1645
La revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti, dovendo il giudice verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata.
Il giudizio di revisione dell'assegno divorzile va reso al lume dei rinnovati principi giurisprudenziali, ovvero alla stregua del "diritto vivente" al momento della decisione sulla domanda di revisione. (CF)
Divorzio – modifica della condizioni – assegno – presupposti – nuovi orientamenti
Rif. Leg.: artt. 5 e 9 L. n. 898 del 1970
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La Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto inammissibile la revisione, sostenendo non essersi avuto un mutamento delle circostanze, nonostante l'allontanamento della ex coniuge dalla casa familiare a lei assegnata, con tutti gli effetti conseguentemente determinatisi in punto di valutazione comparativa dei costi correlati.
autore: Fossati Cesare
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