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Maltrattamenti. La sentenza che riformi una precedente sentenza di condanna vuole l'esistenza del dubbio ragionevole - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 20 gennaio 2023 n. 2589

Fare riferimento ad una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo più vincolato nelle sue cadenze e nei suoi passaggi argomentativi.
Il giudice deve costruire un impianto giustificatorio più robusto, più solido in relazione alle questioni che in quella materia ed in relazione al caso concreto di cui si occupa sono decisive per la correttezza logica e per la legittimità dell'accertamento penale.
Nel caso di sentenza di assoluzione che riformi una precedente sentenza di condanna, nonostante l'obbligo di motivazione rafforzata, è necessario e sufficiente rappresentare l'esistenza del dubbio ragionevole.
Nel caso in esame, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica, articolando un unico motivo deducendo vizio di motivazione quanto al giudizio assolutorio in relazione al solo reato di maltrattamenti.
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.


 Maltrattamenti in famiglia - Atti sessuali in danno della moglie - Motivazione rafforzata – Rif. Leg. art. 603 cod. proc. pen.