La dolosa e illecita privazione della figura paterna legittima il risarcimento del danno non patrimoniale - Tribunale Napoli, Sez. I, sent., 13 luglio 2022
In caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, si pone a base del calcolo liquidatorio la voce appositamente prevista dalle tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Tali tabelle rimangono utilizzabili come parametro di valutazione, con gli opportuni adattamenti" nonché che "il criterio tabellare può rappresentare un punto di riferimento nella liquidazione del danno in via analogica".
Pur ritenendosi corretto quale punto di partenza liquidatorio quello individuabile nei parametri tabellari previsti per la voce "perdita del genitore", deve procedersi ad un ulteriore adeguamento in diminuzione in ragione della minore gravità della fattispecie in esame che riguarda la dolosa e illecita privazione della figura paterna, rispetto a quella oggetto delle tabelle.
Il Tribunale ha accolto la domanda di parte attrice condannando il convenuto al versamento in favore del figlio, della somma, stabilita in via equitativa, di Euro =125.000,00= a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione dei doveri di mantenimento, istruzione, educazione, determinata dalla privazione del rapporto parentale.
Danno endofamiliare - Rapporto parentale - Dolosa e illecita privazione della figura paterna – Rif. Leg. artt. 147, 148, 263, 337 septies
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autore: Cianciolo Valeria
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