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Le spese sostenute dimostrano l’autosufficienza. Cass., sez. I, ord., 18 gennaio 2023, n. 1482

La natura perequativo-compensativa, discendente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, può condurre al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. (CF)

Divorzio – mantenimento coniuge – mantenimento figlio maggiorenne

Rif. Leg.: art. 5, comma 6 L. n. 898 del 1970; art. 6 L. n. 898 del 1970

Cass., sez. I, Est. Crolla, ord., 18.01.23, n. 1482 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Decisiva ai fini della revoca del contributo al mantenimento la constatazione che la ex moglie aveva la capacità di dedicarsi all'attività lavorativa ma che la stessa, sulla base delle risultanze del conto corrente e dalle spese sostenute, anche voluttuarie, disponesse di redditi idonei a renderla economicamente autonoma ed in grado di sostenere i costi dell'abitazione presa in locazione.

Anche la statuizione di revoca dell'assegno per il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne trova fondamento, oltre che sul rifiuto di quest'ultimo di lavorare con il padre, sull'ulteriore ratio decidendi, costituita dalla occupazione lavorativa, sia pur saltuaria, del figlio con il compagno della madre.

autore: Fossati Cesare