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Assegni per il nucleo familiare e applicazione del principio di parità di trattamento - Cass. Civ., Sez. IV, Ord., 18 gennaio 2023, n. 1425

Cass. Civ., Sez. IV, Ord., 18 gennaio 2023, n. 1425; Pres. Berrino, Rel. Cerulo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al titolare di un permesso unico per il fatto che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non nel suo territorio, bensì in un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano. La disparità di trattamento si riscontra anche quando l'assegno non sia negato in radice, ma ridotto nel suo ammontare, e non può essere giustificata dalle eventuali difficoltà di controllo sulla situazione dei beneficiari per quanto riguarda le condizioni di concessione dell'assegno per il nucleo familiare qualora i familiari non risiedano nel territorio dello Stato membro interessato. (FF)



Assegni per il nucleo familiare – Prestazioni sociali – Diritti della persona – Normativa europea; Rif. Leg. D.L. n. 13 marzo 1988, n. 69 e Direttiva 2011/98

autore: Ferrandi Francesca