Assegni per il nucleo familiare e applicazione del principio di parità di trattamento - Cass. Civ., Sez. IV, Ord., 18 gennaio 2023, n. 1425
![]() |
![]() |
Uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al titolare di un permesso unico per il fatto che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non nel suo territorio, bensì in un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano. La disparità di trattamento si riscontra anche quando l'assegno non sia negato in radice, ma ridotto nel suo ammontare, e non può essere giustificata dalle eventuali difficoltà di controllo sulla situazione dei beneficiari per quanto riguarda le condizioni di concessione dell'assegno per il nucleo familiare qualora i familiari non risiedano nel territorio dello Stato membro interessato. (FF)
Assegni per il nucleo familiare – Prestazioni sociali – Diritti della persona – Normativa europea; Rif. Leg. D.L. n. 13 marzo 1988, n. 69 e Direttiva 2011/98
autore: Ferrandi Francesca
Martedì, 21 Marzo 2023
Incostituzionale successivamente alla fecondazione dell'ovulo, la revoca del consenso? - Tribunale di ... |
Sabato, 18 Marzo 2023
Trattamento dati personali e diritto all'oblio solo a richiesta dell'interessato. Cassazione, I ... |
Venerdì, 17 Marzo 2023
Quali sono i requisiti per la corresponsione dell’assegno sociale? - Cass. Civ., ... |
Mercoledì, 15 Marzo 2023
Qualunque scelta di orientamento sessuale merita rispetto - Cass. Civ., Sez. Lav., ... |