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Spetta il risarcimento del danno da morte del figlio anche al padre che lo aveva abbandonato - Corte d’Appello di Bari, sent. 10 novembre 2022, n. 1635

Il danno per la perdita del figlio, da liquidare secondo le tabelle del danno parentale del Tribunale di Milano nella versione del giugno 2022, non può ritenersi minimo per il fatto che il padre sopravvissuto, dopo aver compiuto scelte di vita sbagliate e avere abbandonato il figlio in tenerissima età, gli si sia riavvicinato solo durante l'adolescenza negli ultimi anni di vita, venendo da lui accettato. La svalutazione del perdono filiale, che deriverebbe in tal caso da tale minimizzazione del danno parentale, costituirebbe infatti un'ingerenza nella vita personale degli interessati da ritenersi indebita secondo l'art. 8 Convenzione EDU, perché di fatto fondata sulle personali convinzioni del giudicante in ordine alle qualità dell'ambiente sociale di provenienza.
Nel caso in esame, il giovane ragazzo deceduto in uno scontro con lo scooter era nato da una fugace relazione tra i giovanissimi genitori, non sfociata né nel matrimonio né in una stabile convivenza, e abbandonato dal padre, tossicodipendente, quando era molto piccolo(VC)
 

Risarcimento del danno – Risarcimento del danno parentale – Morte del figlio - Rif. Leg. artt. 3 e 29 Costituzione; art. 8 Cedu