Il matrimonio forzato è un requisito per il riconoscimento della protezione sussidiaria - Cass. Civ., Sez. VI - I, ord. 11 gennaio 2023 n. 606

In tema di protezione sussidiaria, può essere qualificata, all'esito della doverosa acquisizione di specifiche C.O.I., in termini di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante" ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, ovvero anche quale grave violazione della dignità della persona, la coercizione esercitata mediante minaccia su una persona (donna o uomo) finalizzata a contrarre un matrimonio forzato in base a norme consuetudinarie del Paese d'origine, proveniente anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata.
 

Straniero (condizione dello) - Protezione sussidiaria - Matrimonio forzato imposto ad un soggetto di sesso maschile - Danno grave – Configurabilità – Rif. Leg. art. 14 del D.L. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5 del D. Lgs.  25 luglio 1998, n. 286