La causa del negotium mixtum cum donatione - Corte d'Appello L'Aquila, sent., 2 febbraio 2022, n. 161
Nel "negotium mixtum cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta.
Nei contratti di scambio, la donazione indiretta è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito.
Donazione – Donazione indiretta – Causa del contratto - Sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo - Rif. Leg. artt. 809 e 1455 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
|
Mercoledì, 5 Agosto 2026
Impresa familiare e donazione d’azienda |
|
Lunedì, 13 Luglio 2026
Casa familiare edificata sul terreno personale del coniuge: il contributo economico dell’altro ... |
|
Lunedì, 6 Luglio 2026
Sulla donazione indiretta mediante dazione di denaro destinato all'acquisto di un immobile ... |
|
Lunedì, 25 Maggio 2026
Liberalità indiretta e bancogiro: prova e aliquota applicabile - Cass. Civ., Sez. ... |



