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TSO. Quando si può prescindere dal consenso informato del paziente? - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 11 gennaio 2023, n. 509

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 11 gennaio 2023, n. 509; Pres. Travaglino, Rel. Cons. Rossetti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente, che può essere legittimamente disposto solo dopo aver esperito ogni iniziativa concretamente possibile, sia pur compatibilmente con le condizioni cliniche, di volta in volta accertate e certificate, in cui versa il paziente, ed ove queste lo consentano, per ottenere il consenso del paziente ad un trattamento volontario.
Si può intervenire con un trattamento sanitario obbligatorio anche a prescindere dal consenso del paziente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni:
a) l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b) la mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti;
c) l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere. (FF)


Diritto alla salute – Diritti della persona – Trattamento sanitario obbligatorio – Diritto al consenso informato - Risarcimento dei danni; Rif. Leg. Artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost.

autore: Ferrandi Francesca