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Art. 273 cod. civ. La natura processuale del consenso del minore ultra quattordicenne quale condizione dell'azione - Cass. Civ., Sez. I, sent. 11 gennaio 2023 n. 472

Il consenso del figlio che ha compiuto gli anni quattordici di età, necessario per promuovere o proseguire l'azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integratore della legittimazione ad agire del genitore, sostituto processuale del figlio minorenne, la cui mancanza verifica una situazione di improponibilità o d'improseguibilità dell'azione (a seconda che l'età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della  citazione introduttiva ovvero in corso di causa), la quale toglie pienezza alla legittimazione processuale del genitore, senza peraltro neutralizzarla come nel caso si raggiungimento della maggiore età ed è rilevabile anche d'ufficio; detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento della decisione; in mancanza il giudice deve dichiarare anche d'ufficio l'improcedibilità del giudizio e non può pronunciare nel merito; il consenso non può ritenersi validamente prestato dal quattordicenne fuori dal processo, né può essere desunto da fatti o comportamenti estranei ad esso.



Azione di accertamento giudiziale della genitorialità - Filiazione - Responsabilità genitoriale – Processo civile - Natura processuale del consenso del minore – Rif. Leg. art. 273 cod. civ.; artt. 303, 307, 3 comma, 291, ultimo comma, 170 cod. proc. civ.; artt. 125, ultimo comma, e 45 disp. att. cod. proc. civ. art.12 Conv. di New York del 1989; art.7 Conv. Strasburgo del 1996; art.24 dei Diritti dell'UE