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La successione materna e l’indennità premio sono motivi per la revisione dell’assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 gennaio 2023 n. 354

La revisione dell'assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertate.


Divorzio –Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - Revisione - Giustificato motivo - Mutamenti sopravvenuti - Necessità - Sussistenza - Valutazione comparativa - Criteri -– Rif. Leg. artt. 5 e 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898