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Il notaio con una nuova famiglia non può chiedere la riduzione dell’assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 gennaio 2023 n. 356

La costituzione del nuovo nucleo familiare non costituisce sopravvenienza rispetto al giudizio di divorzio trattandosi di circostanza di fatto antecedente alla dichiarazione della cessazione del vincolo coniugale.
Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa idonea ad integrare i giustificati motivi di cui all'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898.


Divorzio – Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - Revisione - Giustificato motivo - Mutamenti sopravvenuti - Necessità - Sussistenza - Valutazione comparativa - Criteri - Rif. Leg. artt. 5 e 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898; art. 111 Cost.