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Stalking. Nel caso di contestazione aperta la prosecuzione della condotta deve essere oggetto di accertamento - Cass. Pen., Sez. V, sent. 9 gennaio 2023 n. 242

In caso di contestazione nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione.
Se la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta aperta, o anche a consumazione in atto, senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di natura processuale, per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova che l'imputato abbia protratto la condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale.



Atti persecutori - Contestazione "aperta" - Fase esecutiva - Verifica in concreto della protrazione della condotta criminosa - Necessità – Fattispecie – Rif. Leg. art. 612 - bis cod. pen.