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Prova della captazione, compravendita dissimulante una donazione e conto corrente cointestato - Corte d'Appello di Milano, sent. 3 novembre 2022 n. 3452

Il rispetto assoluto della volontà del testatore impone che, al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, occorrendo la provata presenza di veri propri mezzi fraudolenti i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova può avere natura presuntiva, tuttavia essa deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.
La coincidenza di una somma complessivamente prelevata dal conto corrente cointestato fra il figlio e la madre rispetto al corrispettivo pagato per l’acquisto di un immobile, la vicinanza temporale dei prelievi rispetto all'atto di compravendita nonché lo stretto rapporto di parentela tra acquirente e venditore costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti da cui desumere la natura simulata dell'atto di compravendita, dissimulante una donazione, nulla per difetto di forma.
L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.


Nel caso in esame, era stata rilasciata una procura generale dalla madre al figlio il che attestava ulteriormente come scopo della cointestazione fosse, la gestione nell'interesse della mandante del denaro accreditato sui conti e non già, come apoditticamente affermato dagli altri fratelli una generale volontà donativa della de cuius. 

Successioni – Cointestazione del conto corrente - Donazione indiretta - Rif. Leg. art. 624 cod. civ.; art. 643 cod. pen.