Nessuna discriminazione ammissibile per la circolazione di un minore. Corte giustizia UE, sez. X – 24 giugno 2022, n. 2
Nel caso di un minore, cittadino dell'Unione, il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità di uno Stato membro designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli carta d'identità o passaporto, senza esigere la previa trascrizione di un atto di nascita nel registro nazionale dello stato civile nonché, dall'altro, a riconoscere, al pari di ogni altro Stato membro, il documento emesso da un altro Stato membro che consente a detto minore di esercitare, senza impedimenti, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Filiazione – circolazione – genitori – orientamento sessuale – diniego di trascrizione dell’atto di nascita straniero
Rif. Leg.: art. 2 Conv. diritti del fanciullo 20.11.1989
![]() |
autore: Fossati Cesare
Venerdì, 17 Marzo 2023
Lecita la dichiarazione di riconoscimento ex art. 254 c.c. del figlio nato ... |
Sabato, 4 Marzo 2023
Il modello matrimoniale italiano richiede la diversità di sesso. Tribunale di Parma, ... |
Mercoledì, 1 Marzo 2023
Ai fini della giurisdizione va definita la residenza abituale. Corte di Cassazione, ... |
Martedì, 28 Febbraio 2023
Il riconoscimento del figlio naturale è sacrificabile solo in presenza di un ... |