Nessuna discriminazione ammissibile per la circolazione di un minore. Corte giustizia UE, sez. X – 24 giugno 2022, n. 2
Nel caso di un minore, cittadino dell'Unione, il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità di uno Stato membro designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli carta d'identità o passaporto, senza esigere la previa trascrizione di un atto di nascita nel registro nazionale dello stato civile nonché, dall'altro, a riconoscere, al pari di ogni altro Stato membro, il documento emesso da un altro Stato membro che consente a detto minore di esercitare, senza impedimenti, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Filiazione – circolazione – genitori – orientamento sessuale – diniego di trascrizione dell’atto di nascita straniero
Rif. Leg.: art. 2 Conv. diritti del fanciullo 20.11.1989
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editor: Fossati Cesare
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