inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

L'individuazione degli eredi beneficiari della polizza deve avvenire all’apertura della successione. Cass. sez. I, Ord. 3 gennaio 2023, n. 39

L'individuazione degli “eredi” beneficiari di polizza assicurativa, legittimi o testamentari, deve avvenire al momento della morte del contraente, non già al momento della designazione.

Il diritto attribuito al terzo beneficiario risulta avulso dalla vicenda strettamente successoria, trovando la propria fonte nel contratto assicurativo: l'evento morte, anche in tale ipotesi, funge da mero riferimento temporale per l'accertamento della qualità di beneficiario, operando su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa.

Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta, atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi legittimi” ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente.

Amministrazione di sostegno – polizza assicurativa – beneficiari – responsabilità dell’amministratore di sostegno 

Rif. Leg.: art. 1920 c.c., art. 457 c.c.

Cassazione, Sez. I, Est. Parise, Ord. 3.01.23 n.39 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di specie l’erede testamentaria aveva agito nei confronti dell’amministratore di sostegno avvocato che aveva riscattato a nome del fratello del de cuis, parimenti beneficiario di amministrazione di sostegno, la polizza assicurativa destinata agli eredi per legge.

Per la Corte il Tribunale non ha svolto la doverosa indagine per verificare chi rivestisse la qualità di erede in forza della delazione al momento della morte del contraente e se l'istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente fosse avvenuta prima ovvero dopo la designazione degli "eredi per legge" quali beneficiari della polizza, con ogni eventuale e conseguenziale accertamento sull'inequivoca volontà di revoca della designazione in ipotesi di istituzione testamentaria successiva.

editor: Fossati Cesare