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Rinuncia all’eredità e impugnazione della cartella di pagamento a seguito di definitività dell’accertamento - Cass. Civ., Sez. V, Sent., 19 dicembre 2022, n. 37064

Giovedì, 5 Gennaio 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. V, Sent., 19 dicembre 2022, n. 37064; Pres. Chindemi, Rel. Cons. Lo Sardo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Atteso che la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e, inoltre, che la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorché quest'ultimo sia portato da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale evenienza, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto. (FF)



Successioni - Rinuncia all'eredità – Debiti del defunto; Rif. Leg. Art. 521 c.c. ss.

autore: Ferrandi Francesca