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La partecipazione sostanziale del minore si realizza con l’ascolto. Cass. sez. I, Ord. 23 giugno 2022, n. 20323

In tema di provvedimenti riguardanti l'affidamento, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento si configura come un adempimento prescritto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, la cui omissione presuppone l'osservanza di un obbligo di specifica motivazione, non solo nel caso in cui il giudice ritenga il minore incapace di discernimento o l'esame manifestamente superfluo o contrastante con il suo interesse, ma anche nel caso in cui ritenga preferibile, in luogo dell'ascolto diretto, quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori del predetto incarico.

Il minore è parte in senso sostanziale, in quanto portatore d'interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto a quelli dei genitori, la sua tutela si realizza mediante la previsione del suo ascolto, la cui omissione costituisce violazione del principio del contraddittorio, a meno che non sia sorretta da un'espressa motivazione, riflettente l'assenza di discernimento o altre gravi ragioni. (CF)

Minori - affidamento – ascolto – indagini dei servizi

Rif. Leg.: artt. 337-octies, 315-bis, 336-bis c.c.

Mercoledì, 4 Gennaio 2023
Giurisprudenza | Minori | Affidamento dei figli | Legittimità
Cass. Sez. I, Est. Mercolino, Ord. 23.06.22 n.20323 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte d’Appello aveva rigettato l'istanza di audizione del minore proposta dal ricorrente, limitandosi a richiamare la relazione predisposta dal Servizio sociale in ordine alle condizioni psicofisiche ed alla situazione familiare e ad affermare la sufficienza degli accertamenti compiuti, escludendo l'opportunità di una c.t.u., in quanto non rispondente all'interesse del minore, in considerazione del disagio che avrebbe arrecato allo stesso.

Per i giudici di legittimità l’esplicita motivazione che può supportare le ragioni che sconsigliano l'ascolto non può certo ravvisarsi nel mero disagio che un ulteriore approfondimento delle indagini avrebbe cagionato al minore; l'adempimento in questione non poteva d'altronde ritenersi validamente sostituito neppure dall'audizione compiuta dagli operatori del Servizio sociale, avente esclusivamente lo scopo di fornire al giudice informazioni e strumenti di valutazione ai fini dell'individuazione della soluzione più idonea a soddisfare l'interesse del minore.

autore: Fossati Cesare