Decesso di una delle parti nel corso di giudizio di impugnazione. Nessun diritto all'assegno può più essere vantato - Cass. Civ., Sez. I, ord., 28 dicembre 2022, n. 37896
Nell'evenienza che il giudice statuisca solo sullo status e, con separata ordinanza, dia disposizioni per la prosecuzione del giudizio relativamente agli effetti patrimoniali, se la sentenza sullo status è impugnata in via immediata – rappresentando l'unica impugnazione ammessa ex art. 4, comma 12, secondo periodo della L. n. 898 del 1970 - mentre, nelle more, prosegua in primo grado il giudizio sull'assegno, il decesso sopravvenuto impedisce qualsiasi giudicato al riguardo. Così il processo si concluderà con la declaratoria, da parte del giudice dell'impugnazione, della cessazione della materia del contendere, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., ed il giudizio relativo all'assegno, ancora in istruttoria, subirà la stessa sorte, non essendovi più la parte contro cui pretendere alcunché.
Divorzio - Assegno di divorzio - Morte di un coniuge -Prosecuzione del giudizio relativamente agli effetti patrimoniali – Rif. Leg. art. 4, comma 12 Legge 1 dicembre 1970 n. 898
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editor: Cianciolo Valeria
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