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La rinuncia all’eredità non è revocabile tacitamente. Cass. sez. II, Ord. 28 dicembre 2022, n. 37927

La rinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento dell'atto determina la perdita del diritto all'eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia) nel momento in cui si verifichi l’acquisto dell’eredità da parte di altri chiamati.

La rinuncia richiede la forma scritta ad substantiam e precisamente una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere e inserita nel registro delle successioni; ne consegue che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile. (CF)

Eredità – rinuncia – revoca tacita

Rif. Leg.: artt. 519,521, 525, 476 c.c.