Maltrattamenti e stalking fra inizio e fine della convivenza - Corte d'Appello di Palermo, Sez. IV, sent., 15 febbraio 2022 n. 114
Le condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non più convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza.
In assenza di vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile nei confronti di persona non più convivente "more uxorio" con l'agente a condizione che quest'ultimo conservi con la vittima una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione.
Nel caso di specie, l’imputato è stato condannato per maltrattamenti fino al momento in cui è cessata la convivenza, mentre si è configurato il delitto di atti persecutori per il periodo successivo alla cessazione della stessa. (VC)
Maltrattamenti - Stalking – Convivenza – Rif. Leg. artt. 56, 424, 572, 612 bis cod. pen.
Giovedì, 29 Dicembre 2022
Giurisprudenza
| Merito
| Convivenze
| Maltrattamenti e stalking
Sezione Ondif di Palermo
editor: Cianciolo Valeria
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