Sì all'amministrazione di sostegno per la gestione societaria, ma solo per gli atti straordinari. Corte di Appello di Milano, decreto 14 dicembre 2022
Il Giudice deve tener conto dell’attività che deve essere compiuta, sicché la valutazione della congruità e conformità del contenuto dell'amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario, riservata all'apprezzamento del giudice di merito, richiede che questi tenga essenzialmente conto, secondo criteri di proporzionalità e di funzionalità, del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell'interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l'interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo da assicurare che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del beneficiario senza essere eccessivamente penalizzante.
La volontà contraria all'attivazione della misura dell'amministrazione di sostegno, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in debito conto da parte del giudice, che deve garantire l'equilibrio della decisione, tenendo conto della necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata. (CF)
Amministrazione di sostegno – attività ordinarie e straordinarie – gestione impresa
Rif. Leg.: Artt. 404, 405, 409 c.c.; 739 cpc
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La Corte d’Appello di Milano ritiene infondato il reclamo in ordine all’applicazione della misura di protezione alla vicenda in questione, nella quale si giustifica la limitazione del beneficiario con riferimento all’attività di straordinaria amministrazione societaria.
Secondo le verifiche svolte in causa, il reclamante a causa dell’accertata condizione di fragilità, può essere indotto a porre in essere attività, prive di una adeguata giustificazione e gravemente lesive sul piano economico.
Viceversa accoglie parzialmente il reclamo, laddove nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno si affida allo stesso la gestione degli affari societari e ordinari e straordinari.
Gli accertamenti peritali hanno escluso una qualche patologia degenerativa di carattere neurologico.
Non si comprende pertanto perché il beneficiario sia considerato capace di porre in essere attività ordinarie quanto al patrimonio personale e viceversa non sarebbe in grado per le attività ordinarie della società.
La Corte, ritenendo non corretta siffatta distinzione, considera pienamente legittima l’apertura della amministrazione, e compatibile con il quadro in oggetto una limitazione della ads alla attività societaria con esclusivo riferimento alla attività di straordinaria amministrazione.
editor: Fossati Cesare
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