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La certezza ab origine del credito consente il recupero delle spese straordinarie. Cass. sez. I, Ord. 19 ottobre 2022

Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità.  (CF)

Separazione – spese straordinarie – titolo esecutivo

Giovedì, 22 Dicembre 2022
Giurisprudenza | Spese ordinarie e straordinarie | Legittimità Sezione Ondif di Verona
Cass. Sez. I, Est. Di Marzio, Ord. 19.10.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Cass. 19.10.22 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte di Cassazione ha respinto con ordinanza un ricorso avverso una sentenza del Tribunale di Verona in tema di rimborso di spese accessorie, quando non siano puntualmente declinati i motivi dedotti in appello né nella parte espositiva, né nel corpo del motivo; i motivi del riesame non hanno nulla a che vedere con la denunciata violazione di legge, ma con la concreta applicazione che il giudice ha fatto di essa, ritenendo che il credito precettato fosse agevolmente determinabile sulla base della busta paga, dal giudice medesimo ritenuta congrua.

Per la Corte la spesa di babysittering è stata condivisa quanto alla sua necessità, non è dunque una spesa meramente eventuale, né collegata a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici. Si tratta in definitiva di una spesa certa e indeterminata soltanto nel quantum

 

*Si ringrazia l'Avvocata Barbara Lanza del Foro di Verona e coordinatore Regionale ONDIF Veneto, per la segnalazione dell'interessante provvedimento

editor: Fossati Cesare