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Dichiarazione dello stato di adottabilità  del minore incompatibile con l'adozione mite. Corte di Appello di Milano, sent. 12 dicembre 2022

Va confermata la sentenza del Tribunale per i Minorenni che dichiara lo stato di adottabilità del minore e dispone la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale sul figlio e l'interruzione di ogni rapporto, anche indiretto, del minore con i familiari, nell'ipotesi di comprovata inadeguatezza della madre, dato il diagnosticato ritardo mentale, ad occuparsi del minore e di sintonizzarsi con i bisogni del figlio.

In ragione della ontologica autonomia e non sovrapponibilità del giudizio di accertamento dello stato di adottabilità e di quello volto a disporre una adozione c.d. "mite", va parimenti respinta la richiesta, avanzata in via subordinata dalla madre, che non siano interrotti i rapporti del minore con la medesima e la sua famiglia, soluzione questa che costituirebbe una scelta non adeguata al preminente interesse del minore.   (CF)

Dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in stato di abbandono; Sospensione dalla responsabilità genitoriale; Incapacità genitoriale della madre affetta da ritardo cognitivo e da fragilità psichiche; Insussistenza dei presupposti per l'adozione c.d. "mite".

Rif. Leg.: Artt. 1, 7, 8, 15, 19, 44 Legge 184/1983 e ss.mm.ii, Artt. 737 e ss. c.p.c.

Giovedì, 22 Dicembre 2022
Giurisprudenza | Adozione | Merito
Corte d'Appello di Milano, sez. Minori, Est. Pizzi, 01.12.2022 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte di Appello di Milano, respingendo l'appello promosso dalla madre avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni, conferma la pronuncia di primo grado, ritenendo che sia stato correttamente ravvisato, nel caso di specie, lo stato di adottabilità del minore, sussistendone lo stato di abbandono nell'accezione privilegiata della Corte di Cassazione. Il Collegio condivide la valutazione del primo giudice che ha ravvisato l'incapacità della madre ad occuparsi del figlio in maniera autonoma, dato il ritardo mentale diagnosticato fin dalla tenera età, nonché l'assenza di una situazione stabile ove il minore possa essere collocato e di un progetto di vita concreto e tutelante.

La madre ha presentato limiti strutturali significativi rispetto alle proprie competenze cognitive, che la pongono in una condizione di rischio innanzitutto per sé stessa, come la dinamica del concepimento del figlio ne è conferma. Ammesso che sia ravvisabile un futuro recupero da parte della madre, i tempi non sarebbero compatibili con l'esigenza di una equilibrata crescita del minore. Conformemente allo spirito della Legge n. 184 del 1983, quando, a seguito del fallimento del tentativo di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cfr. Cass. 22589/2017; Cass 6137/2015 - Sez. Unite - Sentenza n. 35110 del 17.11.2021).

Quanto all'adozione c.d. "mite", la Corte, riportandosi alla giurisprudenza di legittimità sul tema (Cfr. Cass. civ., sez I, - 01.07.2022 n. 21024), ricorda che la diversità dei procedimenti e delle statuizioni adottate all'esito degli stessi impedisce che nell'ambito del giudizio di accertamento dello stato di adottabilità sia assunta alcuna statuizione che faccia applicazione dell’art. 44 della Legge n. 184 del 1983. Peraltro, nella fattispecie né la madre né il nucleo di provenienza sono risultati in grado di fare fronte ai bisogni attuali e concreti del minore che necessita di attenzioni e accudimento costanti. Pertanto, la conservazione dei legami familiari con la famiglia di origine comporterebbe un pregiudizio per il minore in considerazione della storia non soltanto del nucleo familiare in sé, ma anche del complesso vissuto personale dei suoi membri.

autore: Fossati Cesare