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Il comproprietario non può domandare l'indennità  di occupazione al convivente more uxorio del coniuge assegnatario - Corte d'Appello Milano, Sez. III, sent. 11 aprile 2022, n. 1179

L'assegnazione della casa familiare comporta la sottrazione del bene al godimento del proprietario non affidatario della prole, opponibile anche terzi, e limita conseguentemente anche la facoltà del comproprietario di disporre della propria quota. Conseguentemente, il comproprietario non assegnatario non è legittimato a domandare l'indennità di occupazione sine titulo al convivente more uxorio del coniuge assegnatario del bene, fintanto che perdurino le esigenze di detta assegnazione.
Fintanto che sussiste l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge collocatario della prole, l’altro non ha alcun diritto di chiedere e pretendere il pagamento dal terzo convivente (nel caso di specie, convivente dell’ex moglie) alcuna indennità di occupazione, atteso che, la temporanea indisponibilità dell'immobile per il comproprietario non è eziologicamente ricollegabile all'occupazione dell'immobile da parte del nuovo convivente. Inoltre, la richiesta di indennizzo è altresì infondata atteso che nessun pregiudizio economico è derivato al richiedente dall'avvio della convivenza, né può essere ricondotta alla nuova convivenza alcuna diminuzione patrimoniale subita. Infatti, la privazione del godimento dell'immobile in comproprietà trova la sua causa giustificatrice nell'attribuzione del diritto di utilizzo esclusivo al coniuge collocatario della figlia minore. (VC)


Coniuge assegnatario - Convivente more uxorio - Indennità di occupazione – Rif. Leg. art. 337 sexies cod. civ.