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Vi è violenza sessuale anche se l'inferiorità psichica o fisica consegue alla volontaria assunzione di alcolici - Cass. Pen., Sez. III, sent. 16 dicembre 2022 n. 47670

Rientrano tra le condizioni di "inferiorità psichica o fisica", previste dall'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente.
In tema di reati sessuali, poiché la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del convincimento del giudice, è essenziale la valutazione circa l'attendibilità del teste; tale giudizio, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria. (VC)



Violenza sessuale –Assunzione di alcolici – Condizioni di inferiorità fisica o psichica - Testimonianza della persona offesa – Fonte del convincimento del giudice - Valutazione dell'attendibilità - Rif. Leg. artt. 62 - bis, 133, 609 - bis, 609 – ter cod. pen.; artt. 516 e 521 cod. proc. pen.