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Gli affidatari non devono essere convocati nel procedimento di affidamento preadottivo - Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 dicembre 2022 n. 36092

In tema di adozione di minori di età, l’articolo 5 co. 1, ultimo periodo della legge n. 184 del 1983 il quale sancisce che “l’affidatario o l’eventuale famiglia con locatario devono essere convocati, appena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore”, trova applicazione sia nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità riguardante un minore di cui sia stato già disposto l’affidamento ai sensi degli articoli 2-4 della medesima legge, sia allorquando, pendente il menzionato procedimento e fino alla eventuale declaratoria di sua adottabilità, il minore venga collocato temporaneamente presso una famiglia o una comunità di tipo familiare (collocamento cosiddetto a rischio giuridico, detto pure affidamento cosiddetto rischio giuridico). La norma suddetta è inapplicabile invece al diverso procedimento di affidamento preadottivo di cui agli articoli 22 e seguenti della citata legge n. 184 del 1983.
In tema di adozione di minori di età, l’articolo 5, comma uno, ultimo periodo, della legge n. 184 del 1983 il quale sancisce che “l’affidatario e l’eventuale famiglia con locatario devono essere convocati, appena di nullità nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore”, trova applicazione anche in grado di appello ove l’ivi previsto adempimento sia stato omesso dal tribunale per i minorenni in prime cure, altrimenti spettando al giudice dei gradi successivi di verificare se l’incombente debba essere rinnovato, in presenza di ulteriori, fondate sopraggiunte ragioni evidenziate dalle parti, oppure se le dichiarazioni già rese dall’affidatario dalla famiglia con locatario, completate dalle relazioni di servizi sociali, possono essere ritenute esaustive senza necessitare di aggiornamenti. (VC)



Sospensione della responsabilità genitoriale – Adozione – Revoca dell’adozione – Affido - Affidamento preadottivo – Audizione degli affidatari – Non sussiste - Rif. Leg. artt. 330 e 333 cod. civ.; Legge 4 maggio 1983, n. 184; Legge 19 ottobre 2015, n. 173 (“Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”).