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L'azione di simulazione proposta dall'erede deve ritenersi proposta in funzione dell'azione di riduzione - Tribunale Bolzano, Sez. I, sent., 29 aprile 2022, n. 422

Ai fini dell’accertamento della dissimulazione della donazione di un immobile mediante una simulata vendita dai defunti genitori al figlio, è presuntivamente sufficiente la considerazione del rapporto di filiazione, l’assenza di qualsivoglia dimostrazione circa l’effettivo pagamento del prezzo e la genericità delle allegazioni relative ai modi e ai tempi in cui sarebbe avvenuto il versamento del prezzo in contanti.
L’azione di simulazione relativa alla proposta dall’erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del “de cuius” stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato (nella specie una donazione in favore di un altro erede), deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 c.c., con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario”): tale condizione non ricorre, infatti, soltanto quando l’erede agisca per far valere una simulazione assoluta o anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l’accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto.
Nel caso in esame i Giudici hanno condiviso la valutazione indiziaria proposta da parte attrice (viltà del prezzo, strettissimi legali di parentela tra le parti del negozio, immediata restituzione del prezzo agli acquirenti) in ordine alla simulazione del contratto di vendita. (VC)
 

Successione - Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie – Rif. Leg. artt. 553, 559, 564, 2721 e 2729