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Successioni. Qual è l'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive? - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 2 dicembre 2022, n. 35461

Mercoledì, 7 Dicembre 2022
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, Ord., 2 dicembre 2022, n. 35461; Pres. Orilia, Rel. Cons. Tedesco per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se il de cuius ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie; successivamente si passa alle donazioni (art. 555 c.c., comma 2). Se le disposizioni testamentarie sono più di una la loro riduzione avviene proporzionalmente senza distinguere fra eredi e legatari (art. 558 c.c.). In caso di più donazioni queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie (art. 558 c.c.), ma "cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori" (art. 559). Le donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre, debbono essere ridotte in proporzione al loro valore, come le disposizioni testamentarie. (FF)


Successioni – Azione di riduzione; Rif. Leg. Artt. 555 ss. c.c.

autore: Ferrandi Francesca