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Riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità  anche se l'assegno divorzile è condizionato ad un evento futuro - Trib. Bergamo, Sez. lavoro, sent. 22 aprile 2022, n. 236

Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 9, L. n. 898/1970 nel testo modificato dall’art. 13, L. n. 74/1987, la titolarità dell’assegno, di cui all’art. 5 della stessa L. n. 898/1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione.
Il presupposto per il riconoscimento della pensione di reversibilità non è il concreto ed effettivo versamento dell'assegno divorzile, bensì la verifica dell'avvenuta costituzione dello stesso in una pronuncia giudiziale.
Nel caso in esame, è stato riconosciuto al coniuge superstite il diritto alla pensione di reversibilità poiché l’assegno divorzile era stato concordato tra le parti come sottoposto a condizione, ossia, "la comunicazione di assunzione anche di un solo figlio" con "contratto a tempo pieno, non necessariamente stabilizzato, e con corresponsione di una retribuzione mensile uguale o superiore ad € 800,00". (VC)


 
Pensione di reversibilità - Rif. Leg. artt. 5 e 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898