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Insostenibile l'inconsapevolezza dopo rapporto non protetto. Cass. sez. I, Ord. 28 novembre 2022, n. 34950

Non sussiste incapacità a testimoniare della madre in quanto le istanze risarcitorie proposte dal figlio, a titolo personale, in ragione del danno endofamiliare non patrimoniale da abbandono subito, non avrebbero potuto legittimare la madre alla partecipazione al giudizio.

La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, atteso che l'una dipende dalla presenza di un interesse giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva.

È censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento.

La responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza del suo inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l'altro genitore possa non avere correttamente adempiuto ai rispettivi doveri.

L'illecito intrafamiliare può produrre un danno non patrimoniale lato sensu psicologico/esistenziale, ovvero che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa. (CF)

riconoscimento di paternità - danno endofamiliare - responsabilità - capacità testimonale - presunzioni - valore probatorio

Rif. Leg.: art. 2059 c.c. – art. 246 c.p.c. - art. 2729 c.c.