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L'acquisto esclusivo può essere contestato. Cass. sez. II, Ord. 29 novembre 2022, n. 35086

In caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente non assume portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d, e, del medesimo art. 179 c.c.. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza alcun valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente.  (CF)

Comunione legale - acquisto esclusivo - dichiarazione adesiva - valore probatorio
Rif. Leg.
: artt. 179, comma 2, c.c., 179, comma 1, lett. f), c.c.