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Cessata la convivenza non si configura il reato di maltrattamenti - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 30 novembre 2022 n. 45520

Le condotte vessatorie poste in essere da parte di uno dei conviventi more uxorio ai danni dell'altro, dopo la cessazione della convivenza, non sono riconducibili al reato di maltrattamenti in famiglia, potendosi ravvisare l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori ex art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., ovvero, in difetto dei requisiti previsti da tale fattispecie, ulteriori e diverse ipotesi di reato (quali lesioni personali, minacce).
Si è ritenuto, infatti, che terminata la convivenza viene meno la comunanza di vita e di affetti, nonché il rapporto di reciproco affidamento che giustificano la configurabilità della più grave ipotesi di cui all'art. 572 cod. pen. (VC)

Convivenza more uxorio – Concetto di famiglia e convivenza - Configurabilità del reato di maltrattamenti – Non sussiste – Divieto di analogia in malam partem - Rif. Leg. art. 572 cod. pen.; art. 25 Cost.