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Il reato di maltrattamenti commesso dall'insegnante ai danni di minori a lei affidati - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 15 novembre 2022, n. 43434

Mercoledì, 30 Novembre 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Maltrattamenti e stalking | Minori | Scuola
Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 15 novembre 2022, n. 43434; Pres. Costanzo, Rel. Cons. Capozzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Al fine della configurabilità del reato di maltrattamenti l’art. 572 c.p., richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la sua personalità; pertanto, deve escludersi che l'intenzione dell'agente di agire esclusivamente per finalità educative sia elemento dirimente per fare rientrare gli abituali atti di violenza posti in essere in danno dei figli minori nella previsione di cui all’art. 571 c.p., in quanto gli atti di violenza devono ritenersi oggettivamente esclusi dalla fattispecie dell'abuso dei mezzi di correzione, dovendo ritenersi tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tradiscano l'importante e delicata funzione educativa e che, in ogni caso, siano irrilevanti le convinzioni soggettive di tipo culturale o anche religioso del soggetto maltrattante. (FF)


Scuola – Minori – Maltrattamenti – Abuso dei mezzi di correzione; Rif. Leg. Artt. 571 e 572 c.p.

autore: Ferrandi Francesca