L'intervento adesivo del coniuge non acquirente non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione - Cass. Civ., Sez. II., ord. 29 novembre 2022 n. 35086
Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto di acquisto dell’altro coniuge non acquirente, prevista dall’art. 179, secondo comma, codice civile non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell’articolo 179 primo comma, lettera f) cod. civ., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali non contenga l’esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo art. 179 c.c. e in mancanza di tale indicazione, l’eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale, può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza alcun valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex art. 179, secondo comma, c.c. (VC)
Comunione legale – Bene personale - Acquisto di beni personali dopo il matrimonio - Beni asseritamente acquistati dal coniuge con denaro proprio - Dichiarazione del coniuge non acquirente - Valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente - Rif. Leg. art. 179 cod. civ.
Martedì, 29 Novembre 2022
Giurisprudenza
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| Comunione legale
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editor: Cianciolo Valeria
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