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Viene meno ai propri obblighi, deve risarcire l'altro genitore. Tribunale di Verona, sent. 28 luglio 2022

Dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e rimessi alle  stesse gli adempimenti eventualmente necessari a seguito della sentenza posto che il matrimonio non risulta essere stato trascritto in Italia, va accolta la domanda della ricorrente di imporre al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura disposta in sede di udienza presidenziale.

Va rigettata, per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, la richiesta della stessa di condanna del resistente ex art. 709 ter, comma 2, c.p.c. avanzata nell'interesse della figlia che ha raggiunto la maggiore età, mentre va accolta quella che la ricorrente ha avanzato nel proprio interesse, atteso che il resistente ha interrotto qualsiasi rapporto, anche solo telefonico, con  la ricorrente e i figli, così palesemente violando le modalità di affido condiviso convenute in sede di separazione. (CF)

Scioglimento del matrimonio contratto in Albania e non trascritto - mantenimento dei figli – Violazione degli obblighi genitoriali -  illecito risarcibile

Rif. Leg.: Art. 337 ter c.c., Art. 709 ter c.p.c.    

Tribunale di Verona, Est. Vaccari, sentenza 12.07.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Stante la competenza giurisdizionale del giudice italiano in base al secondo criterio determinativo di cui all'art. 3 par. A Reg. UE 2201/2003 e vista l'applicabilità della legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett b) Reg. UE 1259/2010, il Tribunale di Verona ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Albania.

In punto mantenimento dei figli, il Collegio accoglie la domanda promossa da parte ricorrente di imposizione di un obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli a carico del padre che alla fine dell'anno 2018 ha cessato volontariamente l'attività lavorativa di giardiniere dipendente, deducendo poco plausibilmente che la decisione sia stata così assunta onde evitare continui litigi con la ricorrente anche sul luogo di lavoro, e ciò in assenza di altra attività lavorativa. E' altresì ritenuto in via presuntiva che il resistente, che ha comunque percepito il TFR a seguito delle dimissioni, disponga di fonti di reddito non dichiarate.  Confermati gli importi di Euro 350,00 a favore del figlio che non lavora e di Euro 450,00 in favore della figlia, in quanto affetta da grave patologia.

L’interruzione di ogni rapporto con la ricorrente e con i figli integra una palese violazione delle modalità di affido condiviso convenute in sede di separazione, ancora più grave in considerazione delle condizioni di salute della figlia, e ha arrecato un danno non patrimoniale anche alla ricorrente, alla quale sola è stata addossata in via esclusiva la responsabilità e il coinvolgimento psichico ed emotivo connessi alla gestione della malattia. Ai sensi dell'art. 709 ter, secondo comma, c.p.c. viene ritenuta equa la somma di Euro 4.000,00 calcolati nell'attualità.

In virtù di quanto previsto dall'art. 24 Legge 218/1995, va accolta la domanda della ricorrente di attribuzione alla stessa del nome da nubile secondo quanto previsto dall'art. 146 del Codice della Famiglia albanese.

autore: Fossati Cesare