No al rimborso spese per la ristrutturazione di immobili del convivente, è obbligazione naturale. Corte Appello di Bari, sent. 11 ottobre 2022

Le migliorie effettuate da uno dei conviventi more uxorio per la ristrutturazione di immobili di proprietà del partner costituiscono adempimento spontaneo di un’obbligazione naturale, scaturente dal vincolo affettivo, dalla solidarietà e dalla differenza reddituale esistente tra conviventi e, come tali, irripetibili ove non sia raggiunta la prova che tra le parti vi fosse un’intesa circa l’obbligo di restituzione delle somme e circa il quantum debeatur.

Sebbene, infatti, tra i conviventi non vi siano doveri giuridicamente coercibili, tra le obbligazioni naturali rientrano certamente le prestazioni effettuate in favore del convivente more uxorio o in unione di fatto; unioni ritenute meritevoli di tutela quali formazioni sociali rilevanti ex art. 2 Costituzione, caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale.

Deroga a tale principio il caso in cui sia configurabile l'ingiusto arricchimento di un convivente nei confronti dell'altro per effetto di prestazioni esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza (da parametrare alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto) e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.  (CF)

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Convivenza more uxorio – Unioni di fatto – Prestazioni in favore del convivente - Obbligazioni naturali – Ripetizione di somme – Arricchimento senza giusta causa – Prova per presunzioni

Rif. Leg.: Art. 2 Cost.; Artt. 96, 325, 342  c.p.c; Artt. 2033, 2034, 2036, 2041, 2042, 2697, 2729 c.c.

Venerdì, 25 Novembre 2022
Giurisprudenza | Famiglia di fatto | autonomia privata e contrattuale | Merito Sezione Ondif di Bari
Corte Appello Bari, Sez. II, Est. Mele, sentenza 11.10.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Corte Appello di Bari, 11.10.22 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di specie, l’appellante si era dedicato, durante la convivenza, alla esecuzione personale di alcune opere di miglioria delle due case di proprietà dell’appellata (l’una adibita a casa vacanze della coppia e l’altra destinata a residenza comune dei due conviventi) e all’acquisto di materiali al tal fine utilizzati; condotta questa reputata dalla Corte certamente inquadrabile tra i doveri solidaristici rivenienti dalla convivenza, pure considerata la durata della stessa e l’entità degli esborsi sostenuti, ritenuti adeguati alle circostanze e proporzionati all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.

L’appellante inoltre, aveva poi sempre contribuito personalmente a tutte le spese della coppia, comprese quelle per le vacanze ed i viaggi di diletto, senza mai nulla pretendere dalla giovane compagna, la quale,  peraltro, sin dall’inizio della convivenza e per tutta la sua durata, era stata abilitata a liberamente operare via internet sul conto corrente del compagno che, a tal fine, le aveva fornito le credenziali di accesso e la c.d. pass-key; circostanze che hanno indotto i giudici a ritenere che, alla base delle intese tra le parti, vi fosse stata quella dell’appellante di accollarsi tutte le spese del ménage familiare.

L’appellata, peraltro, pur non negando di aver in parte contribuito, nel corso della convivenza, ad alcune spese familiari tramite bonifici eseguiti sul conto del compagno, ne contestava la causa mutuandi, deducendo che la dazione di parte delle somme pretese in restituzione fosse avvenuta ad altro titolo, spettando poi all’appellante (come statuito da consolidata giurisprudenza di legittimità) la prova non solo della consegna ma anche il titolo della stessa, che non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro.

Nel nostro ordinamento, peraltro (evidenzia la Corte barese richiamandosi ad un consolidato orientamento della Cassazione) non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, le quali sono tutte soggette alla libera valutazione del giudice di merito per essere poste a fondamento della sua pronuncia (che avrà quale unico requisito quello dell’immunità da vizi logici); e, quindi, la prova per presunzioni costituisce prova ‘completa’ alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva.

Nel caso di specie, tuttavia, le circostanze indiziarie dedotte dall’appellante a dimostrazione delle intese negoziali intervenute con la ex compagna, secondo le quali la stessa sarebbe stata obbligata a restituirgli le somme in contestazione, sono state ritenute tutt’altro che gravi, precise e concordanti, ma piuttosto suscettibili di diversa ed equivoca valutazione.

 

*Si ringrazia l’avv. Maria Elena Casarano, associata Ondif sezione barese

 

 

editor: Fossati Cesare