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Interferenze fra giudizi di separazione e divorzio. Tribunale di Modena, Ord. 18 ottobre 2022

Pendente procedimento di modifica delle condizioni di separazione, il giudice del divorzio non può pronunciarsi su questione sub iudice nel procedimento di modifica separativo previamente instaurato. (CF)

Giudizio di divorzio – fase presidenziale – richiesta di autorizzazione al trasferimento – contemporanea pendenza con giudizio di modifica della separazione - competenza

Rif. Leg.: art. 4, comma 8 L.898/70

Martedì, 22 Novembre 2022
Giurisprudenza | Separazione e divorzio: aspetti processuali | Merito Sezione Ondif di Modena
Tribunale di Modena, Est. Di Pasquale, Ordinanza 18.10.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Trib. Modena 18.10.22 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In pendenza in grado di appello di un procedimento ex art. 710 c.p.c. nel quale veniva rigettata la richiesta della madre di modifica delle condizioni di separazione consensuale diretta ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento della residenza del figlio con sé presso altra regione in cui viveva il nuovo compagno, trasferimento non autorizzato dal padre del minore. Nelle more del reclamo veniva instaurato dal padre avanti il Tribunale di Modena il procedimento di divorzio nel quale la madre si costituiva insistendo anche in questa sede per ottenere l’autorizzazione al trasferimento già negato nel procedimento ex art. 710 c.p.c.  adducendo nuovi motivi ossia la nascita di una figlia dal compagno e l’acquisto di una casa nel luogo di residenza del compagno. La prima udienza presidenziale del procedimento di divorzio veniva celebrata prima dell’udienza di comparizione avanti al giudice del reclamo e in quella sede il Presidente del Tribunale rimetteva la pronuncia sul trasferimento della residenza alla Corte d’Appello, ritenuta competente. Il Presidente del Tribunale decideva che non poteva essere esaminata in sede presidenziale la reiterata richiesta di autorizzazione a trasferirsi con il figlio essendo stata la questione devoluta alla Corte d’Appello di Bologna limitandosi a confermare i provvedimenti della separazione. Pur non avendo provveduto il Presidente del Tribunale di Modena sulla richiesta autorizzazione al trasferimento la Corte d’Appello decideva dichiarando il reclamo improcedibile ritenendo la domanda di modifica assorbita dal giudizio di divorzio.

Si veda la collegata pronuncia resa dalla Corte d’Appello di Bologna il 28.10.22.

 

*Si ringrazia l’avv. Caterina Bernardi, Presidente Ondif sez. Modena

 

 

autore: Fossati Cesare