Niente gratuito patrocinio se il richiedente ha ricevuto una donazione di 33mila euro - Cass. Pen., Sez. IV, sent. 21 novembre 2022 n. 44017
Necessario valutare la consistenza della somma donata e percepita da chi chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato: ciò perché l'importo della donazione influisce sulla capacità economica del richiedente.
Nel caso in esame, la Guardia di finanza aveva accertato che la persona indagata aveva depositato su un proprio libretto nominativo, l'importo di un assegno postale non trasferibile di 33mila euro, a titolo di donazione, tratto da un conto corrente della propria madre. (VC)
Gratuito patrocinio – Ammissione – Revoca – Rif. Leg. art. 76, commi 1 e 3 e 79 D.P.R., 30 maggio 2002 n. 115
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