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Nessuna comunione tacita familiare tra i coniugi se il bene è stato intestato ante Riforma 1975 ad uno solo - Cass. Civ., Sez. I, ord., 28 ottobre 2022, n. 32039

Oggetto della comunione sono sia gli acquisti compiuti dopo il 16/1/1978, sia quelli compiuti dal 21/9/1975 al 15/1/1978, ma non anche gli acquisti effettuati prima, che rimangono di proprietà individuale del coniuge che li ha fatti.
Con riguardo alla comunione tacita familiare, l'acquisto formale di un immobile da parte di uno dei componenti non produce l'automatico acquisto del bene in capo alla comunione
Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla L. n. 151 del 1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da ciascun partecipante senza bisogno di mandato degli altri nè di successivo negozio di trasferimento, ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma postula atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni, nonchè di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali.
Nella specie, l'atto di compravendita era stato stipulato fuori dall'arco temporale indicato e doveva quindi ritenersi di proprietà esclusiva del coniuge che ne risulta intestatario. (VC)
 


Comunione legale – Comunione tacita familiare - Disposizione transitoria dettata dalla L. n. 151 del 1975, art. 228 - Rif. Leg. art. 228 della Legge 19 maggio 1975 n. 151; artt. 159, 177 e ss., 1362 e 2722 cod. civ.