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Il provvedimento di nomina del tutore provvisorio non è impugnabile in cassazione - Cass. Civ., Sez. VI - 1, ord. 21 novembre 2022 n. 34216

In tema di procedimento per la pronuncia di interdizione o inabilitazione, il decreto con il quale il giudice istruttore, a norma del combinato disposto degli art. 419, ultimo comma, c. c. e 717 c. p. c., nomina al convenuto un tutore o curatore provvisorio, non può considerarsi sostanzialmente sentenza, trattandosi di provvedimento interinale di carattere provvisorio, revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso e destinato a perdere efficacia con la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio.
Ne consegue che avverso detto provvedimento non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. (VC)


Tutore – Nomina del tutore provvisorio al minore - Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Rif. Leg. artt. 348, 419 cod. civ.; artt. 291, 329, 739 cod. proc. civ.