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L'Ads svolge funzione di protezione del soggetto in difficoltà . Corte d'Appello di Ancona, 25 gennaio 2021

Va respinto il reclamo avverso il Decreto che ha dichiarato l'apertura della amministrazione di sostegno a tempo indeterminato in favore di soggetto che, a causa della propria condizione di fragilità e incapacità, può essere indotto a porre in essere attività prive di una adeguata giustificazione e gravemente lesive sul piano economico: in difetto di una adeguata capacità del beneficiario di attendere autonomamente ai propri interessi, la nomina di un amministratore di sostegno si prospetta necessaria. (CF)

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Amministrazione di Sostegno – Presupposti per la nomina – infermità - Incapacità - Necessità della misura

Rif. Leg.: Artt. 404, 409 c.c., 720 bis e 739 c.p.c.

Lunedì, 21 Novembre 2022
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito
Corte d'Appello di Ancona, Est. Bora, decreto 25.01.21 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 

La Corte d’Appello di Ancona, chiamata a pronunciarsi sul reclamo promosso dalla beneficiaria avverso il Decreto che dispone a suo favore l'apertura di Amministrazione di Sostegno a tempo indeterminato, ritenendo che il Tribunale abbia adeguatamente valutato la situazione concreta e che non sia ravvisabile la dedotta sussistenza di un’ingiusta limitazione della capacità di agire e di autodeterminazione della amministrata, conferma il provvedimento impugnato, richiamando, a sostegno della pronuncia, la finalità dell'istituto introdotto nell'ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, ovvero quella di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, così distinguendosi dagli istituti della interdizione e inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione dei corrispondenti articoli del codice civile.

Secondo la costante giurisprudenza sul punto, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo alla maggiore idoneità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze del soggetto carente di autonomia, in virtù della flessibilità e della agibilità della relativa procedura applicativa (cfr. ex multis, Cass. n. 19866/2018; Cass. n. 22602/2017).

Quando una persona sia priva, in tutto o in parte, di autonomia, non solo a cagione di una infermità di mente, bensi anche per altra infermità o menomazione fisica, anche parziale o temporanea, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuita alla norma ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, circostanza questa che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva (Cfr. Cass. Civ n. 12998/2019; Cass. Civ. n. 13929/2014; Cass. Civ. n. 22332/2011).

 

Per il decreto oggetto di reclamo: v. decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Ancona del 25.09.2020;

Il decreto della Corte d’Appello di Ancona è stato poi oggetto di ricorso in cassazione e annullato: v. Cass. I Sez. Ordinanza 4.11.22 n.32542

*Si ringrazia l’avv. Maurizio Incontri del Foro di Ancona.

autore: Fossati Cesare