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La mancanza di prova della dannosità  di un vaccino non impedisce il nesso di causalità  - Cass. Civ., Sez. III, 18 novembre 2022 n. 34027

Nell'ottica del principio di effettività della tutela che segna l'esercizio dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, la prova del nesso causale può anche derivare da quella indiziaria, fornita dall'attore, pur in assenza di "certezze" scientifiche (in termini positivi o negativi), ma potendosi fondare "su un complesso di indizi la cui gravità, precisione e concordanza... consentono" al giudice "di ritenere, con un grado sufficientemente elevato di probabilità, che una simile conclusione" ossia la sussistenza dell'anzidetta connessione - "corrisponda alla realtà".
Il giudice deve pervenire all’affermazione di sussistenza o insussistenza del nesso di causalità materiale anche in situazioni di probabilità minori, tenuto conto delle acquisizioni probatorie, sia in positivo che in negativo, ossia, come assenza di fattori alternativi plausibili: ciò perché la legge di copertura viene anzitutto a delineare il perimetro della cosiddetta causalità generica, fornendo una base di copertura scientifica statistico/ probabilistica del nesso causale, ma ciò non toglie rilievo alla cosiddetta causalità specifica che attenendo alla concretezza della vicenda processuale e dunque, alla pretesa fatta valere dal danneggiato, facendo leva sugli elementi raccolti in base all’evidenza probatoria. (VC)


Vaccino antipolio – Risarcimento del danno – Onere della prova – Nesso eziologico – Rif. Leg. artt. 2043, 2697, 2727 e 2729; artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.; art. 3 Cost.